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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE. PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 2 giugno 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I contratti stipulati dalla Regione e dalle Aziende e Istituti regionali, nonchè quelli stipulati dai Comuni dell'Emilia Romagna, in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga - entro il 30 giugno 1980 - i ventiquattro mesi previsti dagli articoli 25 e 26 della predetta legge, sono prorogati a tale data.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione e le Aziende regionali hanno stipulato convenzione ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.
Art. 2
Qualora i progetti di servizi socialmente utili predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni abbiano termine
- per avvenuta esecuzione ovvero per sopravvenuta impossibilità di prosecuzione - prima della scadenza dei contratti o della loro proroga fino al 30 giugno 1980, i periodi residui sono utilizzati per attività di formazione professionale dei giovani impiegati nei progetti stessi.
Le attività di formazione professionale di cui al precedente comma sono rivolte all'acquisizione di concrete esperienze di lavoro in ambiti professionali corrispondenti alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione dei giovani e sono effettuate in via prioritaria presso gli uffici dell'ente attuatario dei progetti. Gli uffici regionali e quelli delle aziende ed istituti regionali considerati a tale proposito come uffici di un unico ente.
I giovani possono anche, in via subordinata, effettuare l'attività di formazione di cui al comma che precede presso amministrazioni diverse da quelle che hanno attuato i progetti o che hanno stipulato le convenzioni con le cooperative di giovani.
La destinazione dei giovani per lo svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo è stabilita con deliberazione dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti presso i quali la formazione verrà effettuata e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base regionale.
Art. 3
I giovani assunti dalla Regione, dagli Istituti e Aziende regionali, nonchè dai Comuni dell'Emilia - Romagna, con contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977 n. 285 Sito esterno e successive modificazioni ed i giovani soci delle cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono ammessi a sostenere - purchè abbiano portato a termine il periodo contrattuale, considerandosi come tale anche la proroga al 30 giugno, per i contratti di cui al primo comma dell'articolo 1 citato, e/ o l'eventuale proroga di cui al terzo comma del presente articolo - un esame di idoneità, per l'immissione dei ruoli della Regione e degli enti locali, nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.
L'esame viene effettuato entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici o entro il 30 giugno 1980 per i contratti prorogati a tale data.
Ove risulti impossibile effettuare l'esame di idoneità entro il termine di cui al comma che precede, i contratti sono automaticamente prorogati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali esami. La proroga non può in ogni caso superare la data del 31 dicembre 1980.
Ove a norma del precedente comma, venga stabilita la proroga dei contratti, i giovani vengono impiegati in mansioni corrispondenti alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione, per lo svolgimento di compiti istituzionali presso l'ente che ha stipulato il contratto o la convenzione o presso l'ente presso il quale, a norma dell'articolo precedente, il giovane ha svolto attività di formazione, fermo restando che il rapporto di lavoro è mantenuto con l'ente che ha attuato il progetto o stipulato la convenzione.
I giovani che avranno superato l'esame di idoneità saranno iscritti nelle graduatorie da istituirsi con la legge regionale di cui al successivo articolo 4 e continueranno a svolgere provvisoriamente la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino all'immissione nei ruoli di cui al primo comma, presso l'ente che ne ha stipulato il contratto o la convenzione o presso l'ente presso il quale a norma dell'articolo precedente, il giovane ha svolto l'attività di formazione. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è instaurato con l'ente di assegnazione. Con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 possono essere modificate, prima della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, le destinazioni dei giovani.
Ai giovani sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico del personale non di ruolo dello Stato e quello assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per il personale di ruolo appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale gli stessi hanno superato l'esame di idoneità.
Nei confronti dei giovani che non sostengano l'esame ovvero non lo superino, il rapporto è risolto di diritto alla scadenza del contratto.
Art. 4
L'esame è effettuato, per profili professionali omogenei, per ogni progetto specifico o per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.
Per ciascun esame, la Giunta Regionale determina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali:
a) l'equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche degli ordinamenti di possibile destinazione;
b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego ad eccezione dell'età;
c) le modalità di svolgimento dell'esame ed i suoi contenuti, che devono consistere nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione dei progetti, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
Le commissioni giudicatrici di ciascun esame sono nominate con deliberazione della Giunta regionale nella seguente composizione:
a) due consiglieri regionali o due esperti designati dalla commissione consiliare Bilancio e affari generali mediante voto limitato a un solo nome;
b) un esperto designato dalla Giunta regionale;
c) un esperto designato dalla sezione regionale emiliano - romagnola dell'ANCI;
d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Gli atti delle commissioni giudicatrici sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale disciplina, con propria deliberazione, l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 26- ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvederà a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali dei giovani che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 3 e la loro definitiva immissione in ruolo, anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività, nonchè l'inserimento nella predetta graduatoria unica degli impiegati di cui al precedente comma i quali abbiano superato l'esame di idoneità.
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi previsti dall'articolo 26- octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno e/ o con altri finanziamenti da precisare con eventuale e successiva legge regionale.
La Regione assicura per l'intanto agli enti ed organismi gestori dei singoli progetti l'anticipazione dei finanziamenti necessari operando sulle partite di giro.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Titolo VI - Contabilità speciali - Partite di giro
a) Variazioni in aumento:
cap.07125 nticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno( cni)
Stanziamento di cassa L.2.000.000.000
Stanziamento di competenza L.2.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Titolo IV - Contabilità speciali - Partite di giro
a) Variazioni in aumento:
Cap.91280 Anticipazione di somme agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'Art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno
Stanziamento di cassa L.2.000.000.000
Stanziamento di competenza L.2.000.000.000
Cap.91280 Anticipazione di somme agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'Art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 Sito esterno Stanziamento di cassa L.2.000.000.000 Stanziamento di competenza L.2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 maggio 1980

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