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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 11
Garanzia regionale
La Regione è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi - compresi quelli di mora - ad integrazione della garanzia ipotecaria di primo grado, sui mutui contratti da Cooperative edilizie e da Imprese per la costruzione di alloggi da realizzare su aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare concesse in proprietà o in diritto di superficie, su aree comprese in lottizzazioni o piani particolareggiati convenzionati, nonchè su aree a intervento urbanistico diretto.
La concessione della garanzia fidejussoria regionale è limitata ai mutui stipulati negli anni 1980- 1982 concernenti interventi di edilizia residenziale convenzionata compresi nei programmi di cui al successivo art. 14 per un importo massimo di mutui di L.100 miliardi annui nel triennio 1980- 1982. Detto importo massimo di mutui è comprensivo anche di quelli previsti nel precedente art. 9.
Per gli alloggi costruiti su aree in proprietà la garanzia integrativa regionale non potrà superare il 75% dell'ammontare del mutuo; per quelli costruiti su aree in diritto di superficie, la garanzia integrativa sarà pari al 100% dell'ammontare del mutuo.
L'istituto mutuante potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche in caso in cui il mutuatario sia soggetto a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975 n. 400 Sito esterno.
La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d' asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'Istituto mutuante. L'istituto mutuante stesso dovrà peraltro proseguire la esecuzione, trasferendone il ricavato alla Regione.
Per gli interventi realizzati in aree per l'ediilizia economica e popolare, in ogni caso in cui si verifichi la decadenza della concessione ad edificare ovvero la decadenza o l'estinzione del diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui ipotecari secondo le modalità di cui all'art. 37 secondo e terzo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto della Giunta regionale o di un membro della stessa appositamente delegato, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio Regionale a norma del successivo art. 14.
Nel caso in cui gli interventi promossi ai sensi del presente titolo siano assistiti dal contributo regionale di cui al successivo articolo 12, la garanzia s' intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo e resta valida finchè sussista comunque un credito dell'istituto mutualnte.

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