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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 16
Disposizioni finali
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente articolo 14, può destinare una quota parte delo stanziamento previsto per il titolo II della presente legge a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa che realizzino o che abbiano in corso interventi di edilizia convenzionata - agevolata fruente di contributo dello Stato su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie.
La destinazione dei contributi aggiuntivi di cui al precedente comma è disposta dal Consiglio regionale in sede di approvazione dell'adempimento di cui al precedente articolo 14; con lo stesso atto vengono stabiliti i massimali per la misura e la durata del contributo che in ogni caso non può superare la misura del 5% della spesa complessiva per l'area e per la costruzione e la durata di dieci annualità.
Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
In caso di revoca o rinuncia il contributo resosi disponibile è utilizzato nello Stesso Comune prioritariamente per le finalità cui era destinato il contributo stesso ed in subordine per altra finalità prevista dalla presente legge.
Agli interventi assistiti dal contributo e dalla garanzia di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata.

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