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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 4
Individuazione degli interventi e dei soggetti beneficiari dei contributi
Al fine della individuazione dei soggetti beneficiari del contributo, i Comuni e loro consorzi provvedono ad emanare appositi bandi di concorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del programma di localizzazione dei fondi.
I bandi di concorso possono essere emanati distintamente o contemporaneamente per più categorie degli operatori indicati dal Consiglio regionale si sensi del precedente articolo 3.
I bandi di concorso devono comprendere i seguenti elementi:
1) la categoria o le categorie di operatori cui sono destinati gli interventi di acquisizione o di recupero;
2) i requisiti dei soggetti attuatori e degli utenti degli alloggi;
3) la ntura degli interventi;
4) l'ammontare e la natura del finanziamento;
5) le norme urbanistico - edilizie;
6) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
7) la documentazione necessaria;
8) i termini per la presentazione delle domande e della documentazione, che devono essere non inferiori a trenta e non superiori a sessanta giorni;
9) i criteri di scelta dei soggetti beneficiari dei contributi.
Sulla base delle domande presentate, i Comuni o loro consorzi entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura del bando, adottano la delibera di formazione della graduatoria e di approvazione dell'elenco dei soggetti cui viene assegnato il contributo: la delibera, divenuta esecutiva, è trasmessa immediatamente alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 8, da adottare sentita le competente commissione consiliare.

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