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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 5
Uso e destinazione del patrimonio riqualificato
Gli immobili oggetto degli interventi promossi dalla presente legge possono essere goduti dagli usufruttuari o titolari di diritto d' uso e di abitazione ovvero dai proprietari direttamente o dagli stessi alienati o dati in locazione, secondo le modalità previste dalle convenzioni, a condizione che gli acquirenti, i conduttori e gli assegnatari fruiscano di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al 25% del limite massimo di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Comune, assicurando la prevalente destinazione residenzaile, può comprendere negli interventi assistiti dal contributo di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme comunali vigenti, anche attività esistenti in luogo o trasferite da altro luogo per ecercizi di commercio al dettaglio, artigianato produttivo e di servizio nonchè altre attrività terziarie compatibili con la residenza.
In questi casi la convenzione è integrata da norme che regolano prezzi di cessione e canoni di locazione afferenti la quota parte di immobile destinata ad attività diverse dalla residenza. Ai titolari delle suddette attività non si applicano i limiti di reddito di cui al presente articolo.
Il Comune, in sede di definizione della convenzione, può richiedere l'impegno del concessionario e suoi aventi causa a dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal Comune, assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
Gli alloggi compresi negli interventi realizzati da Enti pubblici ai sensi della presente legge sono dati in locazione secondo le disposizioni vigenti in materia di locazione del patrimonio pubblico.

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