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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 6
Contributo della Regione
Per gli interventi di cui al presente titolo sono concessi contributi annui costanti, fino ad un massimo di 10 annualità, nella misura massima dell'8% sulla base del costo preventivato dell'intervento - comprensivo dei lavori, delle spese tecniche e generali e degli oneri fiscali
- allegato alla domanda ai sensi del precedente art. 4.
La misura e la durata del contributo per ogni intervento sono stabiliti dal Comune, con l'atto di cui al precedente art. 4, quarto comma, entro i seguenti limiti:
1) manutenzione straordinaria:
- misura massima del 5%;
- durata massima 10 annualità;
2) restauro e risanamento conservativo:
- misura massima dell'8%;
- durata massima 10 annualità;
3) ristrutturazione edilizia:
- misura massima dell'8%;
- durata massima 10 annualità.
Per l'acquisizione di immobili da parte dei Comuni e delle Cooperative edilizie, il contributo è concesso nella misura e durata massime di cui al primo comma e per l'ammontare corrispondente al prezzo di acquisizione.
Per gli interventi a carattere sperimentale da attuarsi mediante una convenzione speciale con il Comune, anche al fine di predisporre adeguate normative tecniche, la misura del contributo può essere elevata fino al 12%. Le modalità, le prescrizioni e la localizzazione di tali interventi sono indicate nel programma di cui all'articolo 3 della presente legge.

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