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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 8
Revoca del contributo e subentro nell'assegnazione del contributo revocato
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d' obbligo comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.
La revoca del contributo di cui alla presente legge o la rinuncia del beneficiario comporta il subentro nell'assegnazione del contributo regionale del soggetto compreso nella graduatoria relativa alla stessa categoria di operatori di cui al precedente articolo 4 e comunque nei limiti delle rese disponibilità.

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