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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Art. 9
Mutui edilizi
Ai sensi della presente legge sono concessi dagli Istituti di credito, che avranno stipulato apposita convenzione con la Regione, mutui edilizi alle condizioni previste dalla convenzione stessa ai soggetti beneficiari del contributo regionale.
Ai mutui di cui al comma precedente non è concessa, ad integrazione della garanzia ipotecaria di primo grado, la fidejussione regionale prevista dal successivo titolo II.

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