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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 46

PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 4 giugno 1980

Titolo III
parte FINANZIARIA
Art. 15
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è autorizzato a partire dall'esercizio 1982 un limite d' impegno decennale di L.6.000.000.000.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1982 al 1991 ammontano a L.6.000.000.000.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge l'Amministrazione Regionale provvede mediante la iscrizione a partire dall'esercizio finanziario 1982 di un apposito Capitolo di spesa che verrà dotato dello stanziamento indicato al comma precedente, la cui copertura finanziaria è garantita per l'anno 1982, dalle allocazioni di spesa attribuite alla voce " Edilizia residenziale privata " nel programma 05 - Casa - del Settore 02 Urbanistica ed Edilizia - Sezione dipartimentale 4a - Servizi del territorio del Bilancio pluriennale 1980- 1982 approvato con legge regionale 23 aprile 1980, n. 27.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale graveranno su un apposito capitolo di spesa da istituirsi nello stato di previsione della spesa - Sezione 7a - Settore 09 - Programma 02 - Rubrica 1a - del bilancio per l'esercizio 1982 e successivi, dotato di uno stanziamento annuo di L.100.000.000 ottenuto quanto all'esercizio 1982 mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al Capitolo 86500 nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma dalla apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al Bilancio di previsione per l'esercizio 1982. Tale capitolo è inserito nell'elenco delle spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 in materia di contabilità regionale.
Le somme che la Regione è tenuta a recuperare uccessivamente all'assunzione di oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria concessa a norma del presente articolo, saranno introitate in un apposito capitolo di entrata iscritto " pro memoria " sullo stato di previsione dell'entrata dei bilanci di previsione a partire dal 1982, nel titolo III - Categoria 9a - Recuperi, rimborsi e contributi vari.
Art. 16
Disposizioni finali
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente articolo 14, può destinare una quota parte delo stanziamento previsto per il titolo II della presente legge a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa che realizzino o che abbiano in corso interventi di edilizia convenzionata - agevolata fruente di contributo dello Stato su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie.
La destinazione dei contributi aggiuntivi di cui al precedente comma è disposta dal Consiglio regionale in sede di approvazione dell'adempimento di cui al precedente articolo 14; con lo stesso atto vengono stabiliti i massimali per la misura e la durata del contributo che in ogni caso non può superare la misura del 5% della spesa complessiva per l'area e per la costruzione e la durata di dieci annualità.
Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
In caso di revoca o rinuncia il contributo resosi disponibile è utilizzato nello Stesso Comune prioritariamente per le finalità cui era destinato il contributo stesso ed in subordine per altra finalità prevista dalla presente legge.
Agli interventi assistiti dal contributo e dalla garanzia di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti in materia di edilizia residenziale agevolata e convenzionata.

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