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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 giugno 1980, n. 47

INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1977, N. 30 " NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 4 giugno 1980

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1977 n. 30 è così sostituito:
" La commissione nell'espletamento della sua attività tiene conto delle esigenze espresse in materia sementiera dai Comitati comprensoriali, dalle Comunità montane, dalle associazioni di produttori agricoli e relative unioni costituite ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n. 674 Sito esterno
Art. 2
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
"Art. 9
La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui al precedente art. 3, può istituire a tempo determinato zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di soluzioni di continuità per piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie. La commissione, nel presentare la proposta alla Giunta regionale, deve acquisire il consenso dei produttori agricoli direttamente interessati. La inosservanza delle deliberazione della Giunta regionale che istituiscono zone chiuse comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di 500.000 lire fino ad un massimo di due milioni di lire da comminarsi da parte del Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al precedente articolo 7. Le operazioni di difesa fitosanitaria e colturali espletate nell'ambito delle zone chiuse possono fruire di un contributo regionale nella misura massima del 35% della spesa ammessa da erogarsi a carico del capitolo n. 18170 " Spese e contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali, nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante" del bilancio di previsione per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Nell'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 in materia di credito di conduzione è data priorità alle cooperative e ai consorzi di cooperative, limitatamente alle operazioni di conservazione dei prodotti sementieri ottenuti nell' ambito delle zone chiuse di cui al presente articolo."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 giugno 1980

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