LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1980, n. 50
INTERVENTO IN VIA DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI OSPEDALIERI DELLE SOMME AGLI STESSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 23- TER DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 3 novembre 1980
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere anticipazioni agli enti ospedalieri della regione, ovvero agli enti che subentrano per legge ai medesimi in attuazione della riforma sanitaria, fino ad un massimo di lire 75.000.000.000, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione della cassa regionale, sulle somme a ciascuno di essi dovute ai sensi dell'art. 23 - ter, 2 comma, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .