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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1980, n. 50

INTERVENTO IN VIA DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI OSPEDALIERI DELLE SOMME AGLI STESSI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 23- TER DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 3 novembre 1980

Art. 2
Le anticipazioni di cui al precedente articolo, da contenersi nei limiti dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1979, dovranno essere finalizzate esclusivamente alla estinzione o riduzione delle passività verso i fornitori di beni e servizi, riferibili allo stesso periodo.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predetermana i criteri a cui attenersi nella predisposizione delle deliberazioni concernenti le anticipazioni previste dal comma precedente.

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