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LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. 51

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1980 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 7 novembre 1980

INDICE

Art. 1 - Modificazioni interne nella destinazione dei fondi di cui alla Legge " Quadrifoglio " 984/ 1977. Programmi regionali
Art. 2 - Modifiche ed integrazioni ai Programmi coordinati dal MAF Legge " Quadrifoglio "
Art. 3 - Modificazioni interne della destinazione dei fondi residui legge " Marcora "
Art. 4 - Destinazione fondi aggiuntivi per limiti di impegno in attuazione progetti FEOGA
Art. 5 - Integrazioni alla LR n. 31 del 1975 in materia di ortofrutta
Art. 6 - Concorso nella spesa di trasporto campagna bieticola 1979
Art. 7 - Interventi nel settore forestale con mezzi regionali
Art. 8 - Assegnazioni all'Enoteca regionale per la organizzazione di mostre promozionali
Art. 9 - Credito di conduzione agricolo finanziato con mezzi regionali
Art. 10 - Assegnazioni straordinarie all'ERSA per l'anno 1980 finanziate con mezzi propri della Regione
Art. 11 - Nuovo limite d' impegno per il credito fondiario in agricoltura
Art. 12 - Attività dimostrative nel campo delle produzioni animali finanziate con mezzi regionali
Art. 13 - Devoluzione a diversa finalità della assegnazione all'ERVET SpA per la sottoscrizione delle azioni IDROSER SpA.
Art. 14 Modifica degli artt. 8 e 11, LR 29- 8- 79, n. 29. Contributi una tantum sui finanziamenti a breve scadenza e sulle iniziative di sviluppo delle forme associative
Art. 15 - Incremento delle dotazioni di spesa della Legge 19/ 1978 in materia di turismo ed industria alberghiera
Art. 16 - Contributi in conto interessi su mutui turistici
Art. 17 - Nuove procedure per la concessione dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici
Art. 18 - Credito agevolato per le sedi municipali
Art. 19 - Integrazione delle autorizzazioni di spesa della Legge 47/ 1976 in materia di opere acquedottistiche
Art. 20 - Ulteriori interventi in difesa della Costa Adriatica
Art. 21 - Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone
Art. 22 - Interventi straordinari nei lidi comacchiesi
Art. 23Nuove procedure per la esecuzione delle opere idrauliche e gli interventi di difesa del suolo di cui alla Legge 9- 7- 1908, n. 445
Art. 24 - Ricostruzione e riattivazione dei reparti distrutti dell'Ospedale di Parm
Art. 25 - Interventi speciali a favore di cittadini portatori di handicaps
Art. 26 - Intervento eccezionale in favore delle vittime della strage di Bologna
Art. 27 - Elevazione delle spese per gli interventi della Consulta dell'emigrazione ed immigrazione
Art. 28 - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza
Art. 29 - Interventi in capitale per le scuole materne non statali
Art. 30 - Tempo libero dei giovani
Art. 31 - Storno di fondi da alcuni capitoli relativi alla caccia ed incremento della fauna selvatica a favore dell'ARIS
Art. 33 - Pagamento delle maggiorazioni di IVA in attuazione del DL 3 luglio 1980 n. 288
Art. 34 - Trasferimento al 1981 e 1982 di alcune autorizzazioni di spesa già disposte per l'esercizio finanziario 1980 e 1981
Art. 35 - Anticipazione al 1980 di alcune autorizzazioni di spesa disposte sull'esercizio finanziario 1981
Art. 36 - Slittamento agli esercizi successivi delle autorizzazioni di spesa riguardanti i già programmi regionali di attuazione della Legge 984/ 1977 " Quadrifoglio "
Art. 37Slittamento agli esercizi successivi della destinazione dei fondi riguardanti i programmi coordinati dal MAF - legge " Quadrifoglio "
Art. 38Stanziamento per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni degli enti di cui all'art. 117 del DPR 6- 6- 1977 trasferiti alla Regione
Art. 39 - Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento forestale
Art. 40 - Modalità di gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale
Art. 41 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazioni interne nella destinazione dei fondi di cui alla Legge " Quadrifoglio " 984/ 1977. Programmi regionali
Alle autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle quote concernenti i programmi di sviluppo dell'agricoltura e della forestazione, assegnate dallo Stato in attuazione della legge 27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " disposte con le leggi regionali 20- 10- 1979 n. 31, art. 4 lett. m), p), r) e s) e 23- 4- 1980 n. 26, art. 4, 1 comma, lett. f) e 2 comma, punto 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Cap. 12060 " Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese di funzionamento delle Commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività ": nel 1981: da L.1.000.000.000 a L.1.400.000.000.
b) Cap. 12100 " Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'art. 2 della LR 14- 5- 1975, n. 31 modificato dall'art. 7 della LR 2- 9- 1978 n. 42 ": nel 1981: da L.1.016 milioni a L.31 milioni; nel 1982: da L.1.016 milioni a L.2.001 milioni.
c) Cap. 12120 " Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 LR 14- 5- 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte finanziata con assegnazioni statali ": nel 1981: da Lire 6.000.000.000 a Lire zero; nel 1982: da Lire zero a Lire 4.000.000.000.
d) Cap. 20030 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ": nel 1981: da Lire 3 miliardi a Lire 8.785 milioni. I contributi in conto capitale autorizzati con la presente lettera possono concorrere alla realizzazione di iniziative parzialmente finanziate con contributi erogati direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge 1- 7- 1977, n. 403 Sito esterno o di altre analoghe norme, rimanendo escluso, in tal caso la concessione da parte della Regione, di contributi in conto interessi su mutui agevolati integrativi. E' soppresso l'accantonamento della somma di Lire 5.785.000.000 per l'esercizio finanziario 1982 per il finanziamento del progetto di legge " Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli " già disposta dall'art. 4, 2 comma, punto 3 della LR 23- 4- 1980, n. 26.
e) Cap. 18760 " Contributo straordinario della Regione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia - Romagna a norma della Legge 30- 4- 1976 Sito esterno( LR 13- 5- 1977 n. 19, art. 2, punti 2, 4 e 5) ": nel 1981: da Lire zero a Lire 450.000.000.
E' disposto l'accantonamento della somma di Lire 350.000.000 per l'anno 1981 e di Lire 800.000.000 per l'anno 1982 nell'apposito fondo globale dei rispettivi esercizi destinati al finanziamento del progetto di legge regionale concernente la organizzazione ed il coordinamento del servizio di analisi e di interpretazione dei dati sui terreni (Cap. 86610).
Art. 2
Modifiche ed integrazioni ai Programmi coordinati dal MAF Legge " Quadrifoglio "
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata per il biennio 1981- 1982 ad utilizzare i fondi della Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno " Quadrifoglio " destinati al finanziamento dei seguenti ulteriori programmi coordinati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per un importo complessivo di Lire 12.750.000.000 di cui Lire 1.500.000.000 per il 1981 e Lire 11.250.000.000 per il 1982:
a) Selezione del bestiame: L.6.000.000.000 nel 1982 per spese e contributi per lo svolgimento delle funzioni concernenti la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, a norma degli artt. 71 lett. d) e 77 lett. c) del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno (Cap. 10580).
b) Lotta contro l'ipofecondità: L.1.450 milioni nel 1982, per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 12 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1366; 30 giugno 1954, n. 493 e 27 novembre 1956 n. 1367 (Cap. 10615).
c) Acquacoltura: L.1.500.000.000 per il 1981; Lire 1.600.000.000 per il 1982, per contributi in attuazione dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno (Cap. 24060 di nuova istituzione). I criteri e le condizioni per la concessione dei contributi saranno determinati con apposita legge regionale.
d) Difesa dell'ambiente: L.500.000.000 nel 1982 accantonati, in attesa della predisposizione del relativo provvedimento legislativo regionale in materia, nel fondo globale di cui al Cap. 86620 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della Legge 16- 5- 1970, n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da Leggi speciali dello Stato. Spese di investimento di sviluppo " (Elenco n. 8 annesso alla Legge 23- 4- 1980, n. 27 Sito esterno).
e) Organizzazione della riproduzione animale a norma della Legge regionale 15- 2- 1980, n. 11, L.1.700.000.000 per l'anno 1982 (Cap. 10820, L.500.000.000 per gli interventi di cui all'art. 25, 1 comma; Cap. 10830; L.1.200.000.000 per gli interventi di cui agli artt. 26, 27 e 28).
Le autorizzazioni di spesa disposte a norma dell'art. 7 lett. a) della LR 20- 10- 1979 n. 31 in materia di " impianti cooperativi " relativamente agli esercizi 1980 e 1981 sono rispettivamente ridotte da Lire 6.000.000.000 a Lire 924.000.000 per l'esercizio 1980 e da Lire 6.000.000.000 a Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1981, al fine di ottenere la coincidenza con l'ammontare delle risorse complessivamente destinate al programma " sviluppo impianti cooperativi " approvato dal CIPAA in data 13- 12- 1979. (Cap. 20060).
Art. 3
Modificazioni interne della destinazione dei fondi residui legge " Marcora "
Le destinazioni di spesa volte ad utilizzare le assegnazioni disposte sulla legge 1- 7- 1977 n. 403 Sito esterno effettuate con le LLRR 9- 11- 1977 n. 42 (art. 38), 20- 10- 1979 n. 31 (art. 1 lett. h) e 23- 4- 1980 n. 26 (art. 1 lett. d), e), i)), sono così modificate ed integrate:
a) Il limite di impegno di L.1.000.000.000 di cui all' art. 38 LR 9- 11- 1977, n. 42 concernente la concessione di contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo, è ridotto a partire dal 1980 di L.400.000.000 (Cap. 12160).
b) L'autorizzazione di spesa concernente gli interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani e disposta dall'art. 6, lett. e) della Legge 23- 4- 1980, n. 26 Sito esterno, è elevata nel 1982 da Lire 100.000.000 a Lire 300.000.000.
c) Per la concessione di contributi per la istituzione della rete regionale di informazione contabile agricola e per l'assistenza tecnica e di gestione alle aziende ed alle cooperative agricole è autorizzata la spesa di Lire 750.000.000 nel 1981 e L.750.000.000 nel 1982 (cap. 18080 cni).
Dopo l'art. 20 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è aggiunto il seguente art. 20 bis:
Dopo l'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
"art.20 bis
La Giunta regionale è autorizzata ad istituire una rete regionale di informazione contabile agricola in applicazione del Regolamento n. 79/ 65 CEE del 15 giugno 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73.
In prosecuzione degli interventi finanziati con i fondi assegnati alla Regione in attuazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno, possono essere concessi, in favore delle associazioni di produttori agricoli di cui al 1 comma del precedente art. 20 contributi annui nel limite massimo del 70% della spesa ammissibile per l'impiego di tecnici che svolgono a tempo pieno attività di assistenza alla gestione dell'azienda agricola, ovvero di tecnici che svolgono attività di assistenza tecnica alla fase agricola delle produzioni.
Ai Centri contabili, di cui al 2 comma dell'art. 19 della presente legge possono essere concessi:
- contributi annui, nel limite massimo del 70% della spesa ammissibile, per l'impiego di un tecnico che svolga a tempo pieno attività di coordinamento e di indirizzo delle attività delle Associazioni di cui al primo comma del precedente art. 20;
- contributi, pari al 90% della spesa ammissibile, per la elaborazione a fini di gestione di contabilità o di rilevazioni aziendali.
La realizzazione degli interventi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle Province, le quali provvederanno ad erogare i contributi sulla base di programmi formati e proposti dai Consigli dei produttori e dei lavoratori agricoli di cui al precedente articolo 4 ed approvati dalle Province stesse.
L'erogazione è subordinata all'acquisizione delle corrispondenti assegnazioni statali alla cassa regionale. I fondi assegnati saranno gestiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 della legge regionale 6- 7- 1977 n. 31, con l'istituzione sui bilanci degli enti delegati di appositi capitoli, sia nella parte entrata che nella parte spesa, assegnando loro la denominazione del corrispondente capitolo del bilancio regionale.
Le spese effettuate saranno certificate mediante la presentazione alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, di una relazione sui risultati economici e finanziari, secondo il disposto dell'art. 78 della legge regionale medesima.
Gli enti delegati possono impegnare sin dall'anno 1980 l'intera assegnazione del biennio 1981- 1982, fermo restando che le obbligazioni di pagamento debbono essere contenute nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte dalla Regione.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce mediante istruzioni le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo ".
" I compiti di socio - informazione di cui al quarto comma del presente articolo possono essere affidati anche alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ".
" La Regione può motivatamente ritardare l'adempimento del requisito di cui al punto d) del sesto comma del presente articolo, qualora ragioni di forza maggiore non consentano l'assunzione di consulenti socio - economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 Sito esterno ".
d) Per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti di conduzione di cui all'art. 2 LR 4- 4- 1973, n. 20 è disposta la elevazione degli stanziamenti rispettivamente: nel 1980 da L.8.063.000.000 a L.8.213.000.000 nel 1981 da L.7.063.000.000 a L.7.163.000.000 nel 1982 da L.6.500.000.000 a L.7.013.000.000 (Cap. 18360).
e) Per la concessione di " Contributi straordinari della Regione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia - Romagna a norma della LR 13- 5- 1977, n. 19 " è disposta la elevazione del relativo stanziamento del 1980 da Lire 600.000.000 a Lire 850.000.000 ed una nuova autorizzazione di spesa di Lire 450 milioni nel 1981. (Cap. 18760). La integrazione dei fondi di cui alla presente lettera è finalizzata alla realizzazione dei seguenti interventi, a norma dell'art. 2 - punto 2 della LR 13- 5- 1977, n. 19, istitutiva dell'Ente:
1) Assistenza finanziaria a favore della Cooperativa agricola CALM Comacchio (Ferrara): Lire 250 milioni nel corso dell'esercizio 1980; Lire 250 milioni nel corso del 1981 per la concessione di anticipazioni relative alla copertura di spese di cui al bilancio consuntivo della Cooperativa CALM del 1979.
2) Restituzione all'ERSA degli oneri derivanti alla stessa in conseguenza delle anticipazioni effettuate a tasso agevolato in favore di cooperative agricole del basso ferrarese colpite dal nubifragio dell'estate del 1979: Lire 200 milioni autorizzati per l'esercizio 1981.
f) Per la concessione, a norma dell'art. 14 LR 20- 10- 1979, n. 31 di " Contributi per l'onere corrispondente all'attualizzazione della parte del tasso di interesse eventualmente eccedente gli 8 punti percentuali sui mutui agevolati concessi dal fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa, in attuazione della legge 30- 11- 1976, n. 796 Sito esterno per l'edilizia abitativa rurale ": Lire 800.000.000 nel 1982 (Cap. 32275 - cni).
Per effetto delle autorizzazioni e degli accantonamenti " a fondo globale " disposti dal 1 comma del presente articolo è eliminato l'accantonamento di Lire 900.000.000 nel 1981 e di Lire 1.863.000.000 nel 1982 già disposto in sede di approvazione del bilancio pluriennale 1980- 1982 sul Programma 09 - " Servizi per le aziende ecc. " sotto la voce " Nuovi interventi di assistenza tecnica in Agricoltura ".
Art. 4
Destinazione fondi aggiuntivi per limiti di impegno in attuazione progetti FEOGA
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare nuovi limiti di impegno a decorrere dall'esercizio 1981 in attuazione dei progetti FEOGA, già autorizzati dalle Leggi regionali 20 aprile 1979 n. 10 e 20 ottobre 1979 n. 31 per un importo di Lire 107.000.000 di cui Lire 90.000.000 coperti da corrispondente assegnazione statale nei seguenti capitoli di spesa:
a) Cap. 10745 " Interventi in conto interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario concessi in esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte 2a del regolamento n. 17 in data 5- 2- 1964 del Consiglio CEE in materia di zootecnia ": Lire 42.000.000 dal 1981.
b) Cap. 12195 " Interventi in conto interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario concessi in esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte 2a del Regolamento n. 17 in data 5- 2- 1964 del Consiglio CEE in materia di orto - floro - frutticoltura e di vitivinicoltura ": Lire 28.000.000 dal 1981.
c) Cap. 14950 " Contributi aggiuntivi costanti annui per la durata di 20 anni a favore di Enti pubblici per l'ammortamento di mutui agevolati da questi ottenuti per il finanziamento di opere di rimboschimento assistito dal contributo CEE o dello Stato ": Lire 20.000.000 dal 1981 di cui Lire 17.000.000 con mezzi regionali.
d) Cap. 15120 " Contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna e di collina ed in zone svantaggiate, a norma dell'art. 26, 2 comma della LR 5- 5- 1977, n. 18 ": Lire 17.000.000 dal 1981.
Art. 5
Integrazioni alla LR n. 31 del 1975 in materia di ortofrutta
Dopo la lettera f) del primo comma dell'art. 5 della LR 14- 5- 1975 n. 31, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 45 della LR 20- 4- 1979 n. 10 e dell' art. 12 della LR 20- 10- 1979 n. 31, è aggiunta la seguente lettera:
"g) acquisto ed installazione di impianti per il drenaggio dei terreni comprese le opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali, in aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo e frutticolo ed opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali ".
Art. 6
Concorso nella spesa di trasporto campagna bieticola 1979
In considerazione della situazione di eccezionale e contingente avversità verificatasi nel corso della campagna bieticola 1979, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, ad erogare ulteriori contributi in favore delle associazioni dei produttori, a parziale copertura delle spese di trasporto, ed entro l'ammontare della maggiore spesa sostenuta per il trasporto delle bietole agli zuccherifici: maggiore spesa Lire 15.000.000 per l'esercizio 1980( cni 12065).
Art. 7
Interventi nel settore forestale con mezzi regionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare per l'esercizio 1980 i sottoelencati ulteriori interventi di spesa nel settore della forestazione e dello sviluppo della economia agricola - montana, ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti leggi regionali di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:
a) Spese per i vivai forestali RDL 30- 12- 1923 n. 3267 Art. 91 e seguenti: Lire 250.000.000 nel 1980 (Cap. 14050).
b) Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro - silvo - pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica - forestale a norma dell'art. 2 LR 24- 1- 1975, n. 6: Lire 474.823.955 nel 1980 (Cap. 14070). La spesa di cui alla presente lettera è destinata per Lire 384.823.955 a finanziare progetti di forestazione presentati dalle Comunità Montane e dall'Azienda Regionale delle Foreste, in corrispondenza ai ristorni effettuati dalle medesime a favore della Regione delle anticipazioni regionali concesse in passato in attesa del contributo FEOGA XV " tranche ".
c) Spese e contributi per la difesa delle colture forestali, nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante: Lire 110.000.000 nel 1980 (Cap. 14585 di nuova istituzione).
d) Contributo straordinario della Regione all'Azienda Regionale delle Foreste ARF per lo svolgimento di attività nel campo della ricerca e sperimentazione forestale (LR 25 maggio 1974, n. 18 - Art. 21 lett. b): Lire 250.000.000 nel 1980 (Cap. 14615).
Art. 8
Assegnazioni all'Enoteca regionale per la organizzazione di mostre promozionali
La Regione è autorizzata a concedere annualmente alla Associazione denominata " Enoteca regionale Emilia - Romagna ", con sede in Dozza (Bologna), contributi per la organizzazione, in sedi diverse da quella sociale, di mostre vinicole a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali.
Il contributo è aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato - in via ordinaria - dalla Legge regionale 30- 8- 1978, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, e viene erogato a carico del Capitolo n. 18140, con le modalità ed alle condizioni previste dalla medesima legge regionale, in quanto applicabili e viene determinato in proporzione ai programmi presentati.
Per i contributi previsti dal presente articolo viene autorizzata la maggiore spesa di Lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi 1980, 1981 e 1982.
Art. 9
Credito di conduzione agricolo finanziato con mezzi regionali
E' autorizzata limitatamente all'esercizio finanziario 1980 l'ulteriore spesa di Lire 800 milioni da finanziare con mezzi propri della Regione per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti di conduzione alle aziende ed alle cooperative agricole a norma dell'art. 2 LR 4- 4- 1973, n. 20 ed art. 1 - 1 comma, lett. B) LR 25- 5- 1974, n. 19. (Cap. 18350).
Art. 10
Assegnazioni straordinarie all'ERSA per l'anno 1980 finanziate con mezzi propri della Regione
E' autorizzato lo stanziamento di Lire 2.500.000.000 per la corresponsione all'ERSA - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - entro i limiti dell'autorizzazione stessa, del rimborso del costo del personale dipendente dell' Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna negli anni 1977- 1980 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione.
Per il finanziamento degli oneri conseguenti alla sottoscrizione da parte dell'ERSA di quota di capitale sociale della Colombani - Lusuco SpA di Portomaggiore ( FE), autorizzata con atto consiliare della Regione n. 2514 del 20- 12- 1979, e finalizzata al mantenimento della percentuale di partecipazione azionaria dell'ERSA al livello del 28%, in occasione dell'aumento del Capitale sociale della richiamata SpA da Lire 5.000.000.000 a Lire 10.000.000.000, è autorizzata per il 1980 la spesa di Lire 1.500.000.000.
Le assegnazioni straordinarie di cui al 1 comma del presente articolo saranno erogate all'ERSA previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
Nuovo limite d' impegno per il credito fondiario in agricoltura
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in conto ammortamento mutui fondiari in favore di aziende e cooperative agricole per gli interventi previsti dall'art. 3, 2 comma, della LR 4- 4- 1973 n. 20 e dall'art. 1, 2 comma della LR 25- 5- 1974 n. 19 per un limite di impegno di Lire 500 milioni a decorrere dal 1982.
L'onere annuo derivante dalla presente autorizzazione resta a carico della Regione Emilia - Romagna per i primi 5 anni, per essere successivamente acquisito a carico del Bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno (Cap. 20040).
Art. 12
Attività dimostrative nel campo delle produzioni animali finanziate con mezzi regionali
Attività dimostrative nel campo delle produzioni animali finanziate con mezzi regionali
Dopo l'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 è aggiunto il seguente art. 9 bis:
"art. 9 bis
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare progetti ed iniziative a carattere dimostrativo per le finalità della presente legge
Possono essere altresì finanziati progetti per il potenziamento di laboratori per la ricerca applicata d' interesse regionale riguardanti le produzioni animali gestiti da enti pubblici o di diritto pubblico, da Consorzi o da associazioni dei produttori. Tali progetti saranno realizzati attraverso convenzioni da stipularsi con gli istituti o enti beneficiari.
Nell'ambito di programmi regionali per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere erogati anche contributi in conto capitale in favore di aziende singole e di cooperative agricole ai fini della realizzazione di impianti dimostrativi per la produzione e la utilizzazione di energie integrative in zootecnia, nella misura massima del 50% della spesa elevata al 70% qualora l'impianto abbia carattere di novità sperimentale ".
Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L.1.000.000.000 nel 1980 anche in anticipazione di eventuali finanziamenti statali per la realizzazione del programma sperimentale per la utilizzazione del biogas in agricoltura. (Cap. 10500).
Art. 13
Devoluzione a diversa finalità della assegnazione all'ERVET SpA per la sottoscrizione delle azioni IDROSER SpA.
L'assegnazione di Lire 50.000.000 già erogata a favore dell'ERVET SpA al fine di acquisire la partecipazione azionaria, per conto della Regione Emilia - Romagna, alla IDROSER SpA in attuazione della LR 5- 6- 1975, n. 44, ed attualmente conservata dalla ERVET SpA in deposito fiduciario quale debito nei confronti della Regione, avendo la Società stessa provveduto ad assolvere allo scopo della richiamata LR 44/ 1975 mediante la utilizzazione del proprio capitale sociale a termini di legge e del proprio statuto, è devoluta ad integrazione del contributo regionale destinato al finanziamento della normale attività istituzionale della Società per l'esercizio 1980.
Il Presidente della Giunta è autorizzato a disporre con proprio decreto la devoluzione della somma alla nuova finalità, stabilendo nel contempo la cancellazione del credito regionale di L.50.000.000 dalle registrazioni inventariali.
Art. 14
Modifica degli artt. 8 e 11, LR 29- 8- 79, n. 29. Contributi una tantum sui finanziamenti a breve scadenza e sulle iniziative di sviluppo delle forme associative
Il primo comma dell'art. 8 della L. R. 29- 8- 1979, n. 29 è così sostituito:
" Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 la Regione eroga contributi una tantum del 2% calcolati sul massimo scoperto del 1 anno o di frazione d' anno, a seconda del tipo di operazione, dei finanziamenti a breve termine accesi dalle forme associative artigiane e garantiti da fidejussione di consorzi artigiani di garanzia costituiti ai sensi della LR n. 13 del 2- 4- 1977 ".
L'art. 11 della L. R. 29- 8- 1979, n. 29 è così sostituito:
" Le domande per la concessione di contributo di cui all'art. 9 devono essere corredate da una relazione illustrativa delle finalità perseguite nei singoli progetti promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane, indicando per ciascun progetto il relativo preventivo di spesa. I centri regionali possono presentare relazioni dalle quali risultino gli stati di attuazione dei progetti: sulle spese sostenute la Giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% della spesa complessiva prevista nei progetti. La quota residua del contributo è liquidata sulla base della nota giustificativa di spesa indicante le spese sostenute per ciascun progetto promozionale, ripartite per capitoli relativi: alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali ".
Art. 15
Incremento delle dotazioni di spesa della Legge 19/ 1978 Sito esterno in materia di turismo ed industria alberghiera
Per gli interventi in capitale di cui all'articolo 3 lett. a) e b) ed art. 5 lett. d) ed e) della Legge regionale 14/ 3/ 1975, n. 16 modificata dalla Legge regionale 23- 6- 1978, n. 19 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1981 uno stanziamento aggiuntivo di Lire 500.000.000. (Cap. 25640).
Art. 16
Contributi in conto interessi su mutui turistici
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere ulteriori contributi in conto ammortamento mutui a favore degli Enti, delle Società e dei privati, per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche e alberghiere ai sensi delle leggi regionali 14 marzo 1975 n. 16 e 23 giugno 1978 n. 19.
Limite di impegno di Lire 25.000.000 a decorrere dal 1981. (Cap. 25660).
Art. 17
Nuove procedure per la concessione dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici
Le somme stanziate per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi nonchè alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma delle leggi regionali 23- 1- 1973, n. 10 e 9- 1- 1975, n. 1, ammontanti a Lire 450.000.000 per l'esercizio 1980 ed a Lire 600.000.000 per il biennio 1981 e 1982, secondo quanto disposto dall'art. 19 e dall'art. 43
lett. i) della LR 23 aprile 1980 n. 26, sono devolute al finanziamento dei programmi regionali di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 " Tutela ed uso del territorio " modificata dalla LR 29- 3- 1980, n. 23 per la concessione di contributi a fondo perduto a Comuni o loro Consorzi.
Sulla base del programma pluriennale approvato dal Consiglio regionale, la Giunta regionale dispone l'assegnazione del contributo e la erogazione di un acconto del 40% della somma ammessa a contributo, previa dimostrazione dell'intervenuto affidamento dell'incarico per la redazione degli strumenti urbanistici, nonchè di un ulteriore acconto del 40% a dimostrazione dell'avvenuta adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.
Il residuo saldo del 20% è disposto dalla Giunta regionale previa dimostrazione della intervenuta esecutività dello strumento urbanistico. La deliberazione consiliare di programma stabilisce le altre norme procedurali attinenti i criteri di concessione e di revoca dei contributi.
Art. 18
Credito agevolato per le sedi municipali
Per la concessione di contributi annui costanti di cui alla Legge 3- 12- 1976 n. 51 Sito esterno a favore di Comuni minori sui mutui per il finanziamento delle opere di riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche e amministrative, è autorizzato, a partire dal 1981 un nuovo limite di impegno di Lire 50.000.000. (Cap. 33150).
Art. 19
Integrazione delle autorizzazioni di spesa della Legge 47/ 1976 Sito esterno in materia di opere acquedottistiche
Per la concessione di contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi, ai fini della esecuzione di opere acquedottistiche a norma dell'Art. 3 - 2 comma della LR 15- 11- 1976 n. 47 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1980 uno stanziamento aggiuntivo di Lire 4.500.000.000.
Art. 20
Ulteriori interventi in difesa della Costa Adriatica
La Regione è autorizzata a effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, in prossimità della Costa Adriatica secondo le modalità di intervento stabilite dalla Legge 13 febbraio 1933, n. 215 Sito esterno per un importo aggiuntivo di Lire 1.500.000.000 per l'anno 1981 rispetto alla spesa già autorizzata dall'art. 27, lett. a) della Legge 20 ottobre 1979 n. 31 Sito esterno, nell'ambito del " Progetto Costa ".
Art. 21
Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone
Per l'esercizio finanziario 1980 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare l'acquisto diretto di autoveicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori a norma dell'art. 38 1 comma - punto 2 della LR 1- 12- 1979, n. 45 " Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale " per una spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 43230).
Art. 22
Interventi straordinari nei lidi comacchiesi
Per gli interventi di cui all'art. 42 della LR 20- 10- 1979, n. 31 concernenti lavori di sistemazione e di ripulitura dei lidi comacchiesi e delle aree adiacenti nonchè opere minori di urbanizzazione secondaria delle stesse, è disposto un ulteriore finanziamento di Lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1980 e di Lire 300.000.000 per l'anno 1981. (Cap. 48080).
L'intervento regionale si realizza secondo le modalità della LR 24- 3- 1975, n. 18 e successive modifiche, mediante la concessione al Comune di Comacchio di contributi in capitale fino al 100% del costo degli interventi.
Art. 23
Nuove procedure per la esecuzione delle opere idrauliche e gli interventi di difesa del suolo di cui alla Legge 9- 7- 1908, n. 445 Sito esterno
L'art. 28 della L. R. 20- 10- 1979, n. 31 è sostituito dal seguente:
" A partire dall'anno 1979 la esecuzione dei lavori di cui alla LR 6 luglio 1974, n. 27 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna ", dei lavori in materia di opere idrauliche ai sensi dell'art. 89 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno
Art. 24
Ricostruzione e riattivazione dei reparti distrutti dell'Ospedale di Parm
Ai fini della ricostruzione e riattivazione dei reparti distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 è disposta a favore dell'Ente " Ospedali Riuniti di Parma " la somma di Lire 4.500.000.000, in corrispondenza di pari assegnazione disposta dallo Stato a favore della Regione con la Legge 31- 3- 1980, n. 132 Sito esterno. (Cap. 50700).
Per la concessione ed erogazione dei fondi sono applicate le procedure di cui alla LR 5- 11- 1976, n. 45 " Assegnazione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia - Romagna ".
Art. 25
Interventi speciali a favore di cittadini portatori di handicaps
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi a Comuni, ai sensi dell'art. 10 lett. a) della LR 29- 12- 1979, n. 48, per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi, Lire 200 milioni aggiuntivi per l'esercizio 1980. (Cap. 61230).
Art. 26
Intervento eccezionale in favore delle vittime della strage di Bologna
La Regione Emilia - Romagna, fermi restando ulteriori eventuali interventi da adottare con successivi atti, è autorizzata, entro il limite di L.500.000.000, ad assistere e soccorrere le famiglie colpite dalla strage di Bologna del 2 agosto 1980.
I fondi saranno assegnati per la loro gestione, ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, al Comune di Bologna, che li destinerà al finanziamento d' interventi di assistenza straordinaria in favore dei superstiti e degli eredi delle vittime della strage del 2 agosto 1980.
I fondi saranno assegnati sulla base di programmi di intervento deliberati dal Comune di Bologna, elaborati in concorso con la Giunta regionale, rivolti in particolare a costituire borse di studio per i giovani studenti che nella strage abbiano perso i genitori; ad assistere anziani, feriti o vedovi o che abbiano perso figli; a far fronte a spese che i feriti nella strage abbiano sostenuto o debbano sostenere per cure mediche e ad eventuali mancati redditi in conseguenza dell'attentato; a fare fronte ai danni subiti da privati in conseguenza dell'attentato, e a far fronte a spese comunque sostenute o da sostenere in conseguenza della strage.
La Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente circa i criteri di finalizzazione e la gestione dei fondi.
Il Consiglio regionale decide con propria deliberazione l'assegnazione definitiva dei fondi.
Art. 27
Elevazione delle spese per gli interventi della Consulta dell'emigrazione ed immigrazione
A partire dall'esercizio finanziario 1980 l'autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze di cui alla LR 21- 11- 1974, n. 52 " Istituzione della Consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e della loro famiglia ", modificata dalla LR 22- 1- 1980, n. 7, è elevata da Lire 110.000.000 a Lire 200.000.000 annui. (Cap. 68250).
Art. 28
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza
Per le iniziative di cui alla LR 31- 1- 1977 n. 7 " Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza " è autorizzata per l'anno 1980 l'ulteriore somma di Lire 30.000.000 (Cap. 71560).
Art. 29
Interventi in capitale per le scuole materne non statali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi, a norma dell'Art. 6 - 2 comma della legge 5- 8- 1975, n. 412 Sito esterno " Edilizia scolastica " per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro Consorzi e da Enti ed istituzioni sulla base delle promesse di contributo rilasciate dal Ministero della Pubblica Istruzione, prima del trasferimento delle funzioni e dei relativi fondi alle Regioni a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Lire 303.540.000 per l'esercizio finanziario 1981 (cap. 73130).
Art. 30
Tempo libero dei giovani
Nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale cui la Regione è espressamente autorizzata dall'art. 49 del DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno è disposta per l'esercizio finanziario 1980 l'autorizzazione di spesa di L.200.000.000 per la concessione di contributi per iniziative sportive ricreative dei giovani da attuarsi con le procedure di cui all'art. 6 della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 20. (Cap. 78770 cni).
Art. 31
Storno di fondi da alcuni capitoli relativi alla caccia ed incremento della fauna selvatica a favore dell'ARIS
Le autorizzazioni di spesa, relative all'esercizio finanziario 1980 disposte dall'art. 39 della LR 23- 4- 1980 n. 26, lettere c), d), e), g) vengono modificate nel modo seguente:
1) Contributi in conto capitale agli Enti locali per l'adeguamento strumentale di centri di produzione di selvaggina, nonchè delle strutture ed attrezzature tecniche impiegabili nei servizi di ripopolamento e di prevenzione dei danni all'agricoltura; per il riequilibrio ecologico degli habitat ed i miglioramenti colturali per la selvaggina; per la salvaguardia dei nidi e dei piccoli nati di selvaggina (Legge 27- 12- 1977, n. 968 Sito esterno: lettere b) e c) del primo comma dell'art. 6; LR 21- 1- 1974, n. 5, artt. 4, 12 e 18; LR 10- 6- 1977, n. 25, articolo 24; LR 17- 8- 1978, n. 33, art. 9). (Cap. 78320): Stanziamento per l'esercizio 1980: da Lire 860.000.000 a Lire 760.504.260.
2) Contributi agli Enti locali delegati per i controlli sanitari, per il funzionamento dei servizi della caccia e per gli indennizzi dovuti per danni arrecati all'agricoltura dalla selvaggina( LR 17- 8- 1978, n. 33, artt. 12, 44 e 45; art. 12, 4 comma LR 21- 1- 1974, n. 5) (Cap. 78325): Stanziamento per l'esercizio 1980: da Lire 450.000.000 a Lire 358.000.000.
3) Spese per la pianificazione degli interventi in campo faunistico - venatorio, compresi gli studi per il completamento della " Carta delle vocazioni faunistiche " e le ricerche e sperimentazioni in materia di caccia (Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, art. 6; LR 21- 1- 1974 n. 5 art. 37; DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno, art. 99) (Cap. 78330): Stanziamento per l'esercizio 1980: da Lire 40.000.000 a Lire 20.000.000.
4) Spese per la stampa dei tesserini della caccia controllata e dei moduli vari di servizio (art. 8, ultimo comma, Legge 27- 12- 1977, n. 968 Sito esterno; LR 16- 8- 1978, n. 31, artt. 2 e 3; LR 17 agosto 1978, n. 33) (Cap. 78300): Stanziamento per l'esercizio 1980: da Lire 50.000.000 a Lire 32.000.000.
5) Contributo annuale all'ARIS per la attuazione dei programmi regionali di ripopolamento con selvaggina stanziale( LR 21- 1- 1974, n. 5, art. 2 e seguenti in particolare ultimo comma art. 38; LR 10- 6- 1977, n. 25 art. 23) (Cap. 78050): Stanziamento per l'esercizio 1980: da Lire 750.000.000 a Lire 1.000.000.000.
Art. 32
Le autorizzazioni integrative disposte sui capitoli n. 72550 " Diritto allo studio ", n. 43900 " Trasporti scolastici " n. 78820 " Attività estive a favore dei minori " rispettivamente in ragione di Lire 136.088.206, Lire 89.165.600, e Lire 36.045.668 per l'anno 1980, con riferimento alla Legge regionale 28- 8- 1978, n. 34 sono destinate, nell'ambito delle finalità generali della legge stessa, per il finanziamento di interventi finalizzati di sviluppo, in relazione alle specifiche richieste inoltrate dai Comuni o loro Consorzi.
La lettera c) del 6 comma dell'Art. 4 della LR 28- 8- 1978, n. 34, come modificato dall'Art. 46 della LR 20 aprile 1979, n. 10 è modificato nel modo che segue:
" c) una quota - parte non superiore al 10%, in modo proporzionale alle spese programmate per brevi soggiorni guidati, durante il periodo scolastico (non riconoscibili nelle gite scolastiche), effettuati in collaborazione con gli organi collegiali della scuola. Qualora l'ammontare delle richieste presentate dai Comuni, venga a limitare lo scopo promozionale di riequilibri del contributo verranno fissate quote massime da ammettere al riparto ".
Art. 33
Pagamento delle maggiorazioni di IVA in attuazione del DL 3 luglio 1980 n. 288 Sito esterno
Ai fini del pagamento delle maggiorazioni di Imposta sul valore aggiunto dovute in attuazione del DL 3 luglio 1980, n. 288 Sito esterno sulle forniture di beni e servizi rese alla Regione Emilia - Romagna per le quali sia stato assunto l'impegno di spesa anteriormente all'entrata in vigore del soprarichiamato DL 3 luglio 1980 n. 288 Sito esterno, è autorizzato il pagamento con decreto del Presidente della Giunta Regionale facendo carico ad un apposito capitolo di spese obbligatorie da iscrivere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e sui Bilanci successivi.
Art. 34
Trasferimento al 1981 e 1982 di alcune autorizzazioni di spesa già disposte per l'esercizio finanziario 1980 e 1981
E' disposto il trasferimento all'esercizio finanziario 1981 e 1982 delle seguenti autorizzazioni di spesa già iscritte sul Bilancio per l'esercizio 1980 e 1981:
a) Lire 200.000.000 - Interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani (Cap. 15135). Dal 1980 al 1981.
b) Lire 1.300.000.000 - Assegnazione all'ERVET SpA autorizzata dal 2 comma dell'art. 14 - LR 2- 9- 1978 n. 42 modificato dall'art. 19 - LR 20- 4- 1979 n. 10 e dall'Art. 16 LR 20- 10- 1979 n. 31 (Cap. 21090). Dal 1980 al 1981.
c) Lire 1.400.000.000 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed Enti ed Associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere a norma dell'Art. 3, lett. a) e b) ed Art. 5, lett. d) ed e) LR 14- 3- 1975 n. 16 (Cap. 25640). Dal 1980 al 1981.
d) Lire 1.000.000.000 - Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna( LR 6- 7- 1974 n. 27; Art. 5, LR 24- 1- 1975 n. 5; LR 1- 7- 1976 n. 24) (Cap. 39200). Dal 1980 al 1981.
e) Lire 1.000.000.000 - Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale( LR 6- 7- 1974, n. 27; Art. 89, DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno) (Cap. 39300). Dal 1980 al 1981
f) Lire 1.000.000.000 - Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9- 7- 1908, n. 445 Sito esterno e successive modificazioni) (Cap. 39050). Dal 1980 al 1981.
g) Lire 400.000.000 - Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico sportivi scolastici( DPR 24- 7- 1977, n. 616 Sito esterno) (Cap. 78700). Dal 1980 al 1981.
h) Lire 920.000.000. Dal 1980 al 1981 e Lire 430.000.000. Dal 1981 al 1982. Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento, l'acquisto opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo( LR 24- 7- 1979, n. 20) (Cap. 78720).
i) Lire 650.000.000 dal 1980 al 1981 e Lire 650.000.000 dal 1981 al 1982. Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (Art. 10, LR 24- 7- 1979, n. 20)( cni) (Cap. 78760).
Per gli interventi di cui alla precedente lettera g) è autorizzato per il 1981 l'ulteriore stanziamento di Lire 80.000.000 per recuperare eguale stanziamento non utilizzato nel 1979, e compreso fra le economie di stanziamento del Rendiconto consuntivo per l'anno 1979.
Art. 35
Anticipazione al 1980 di alcune autorizzazioni di spesa disposte sull'esercizio finanziario 1981
Le seguenti autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale per l'esercizio finanziario 1981, sono anticipate all'esercizio finanziario 1980 ed iscritte sui corrispondenti capitoli del relativo Bilancio di previsione annuale in conseguenza della accelerazione dei relativi programmi di attuazione:
a) Lire 1.450.000.000 - Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche a norma dell'Art. 3 - 2 comma LR 15- 11- 1976, n. 47. Autorizzazione disposta dall'Art. 21 della LR 23- 4- 1980, n. 26 (Cap. 35720).
b) Lire 250.000.000 - Interventi in capitale per la realizzazione di un programma regionale di nuove opere di bonifica a norma del RD 13- 2- 1933, n. 215. Autorizzazione disposta dall'Art. 10 lett. b) della LR 23- 4- 1980, n. 26 (Cap. 16450).
Art. 36
Slittamento agli esercizi successivi delle autorizzazioni di spesa riguardanti i già programmi regionali di attuazione della Legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio "
Per effetto del trasferimento all'esercizio finanziario 1983 di quota parte dello stanziamento nazionale sulla Legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio " concernente l'esercizio 1979, sono effettuati i seguenti slittamenti delle autorizzazioni di spesa già disposte dalle leggi regionali 20 ottobre 1979 n. 31 e 23 aprile 1980 n. 26 agli esercizi 1982 e 1983 riguardanti i seguenti interventi:
Cap. 10615 - Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Legge 6- 7- 1912, n. 832 Sito esterno; Legge 29- 6- 1929, n. 1336 Sito esterno; legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; Legge 29- 11- 1956, n. 1367 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. Dal 1980 al 1983 Lire 1.300.000.000. Cap. 10725 - Potenziamento delle strutture zootecniche.
Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all' attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (Art. 5 LR 13- 8- 1973, n. 29 - Art. 1, 4 comma, LR 18 maggio 1974, n. 17). Dal 1980 al 1983 Lire 2.500.000.000.
Cap. 12165 - Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4, lett. c), LR 10- 5- 1978 n. 15). Dal 1980 al 1983 Lire 2.500.000.000
Cap. 15180 - Interventi in capitale per la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attività agricole e forestali nei territori di collina e di montagna (art. 15 L.27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno). Dal 1980 al 1981 Lire 599.000.000 Dal 1980 al 1983 Lire 10.669.000.000 per complessive Lire 11.268.000.000.
Cap. 15175 - Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25- 7- 1978 in anticipazione del finanziamento di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. Dal 1980 al 1981 Lire 1.878.000.000 Dal 1982 al 1983 Lire 923.000.000.
Cap. 16110 - Interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (L.27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno artt. 11 e 12). Dal 1980 al 1981 Lire 13.000.000.000 dal 1981 al 1982 Lire 15.040.000.000 Dal 1982 al 1983 Lire 9.902.000.000.
Il trasferimento agli esercizi successivi degli impegni eventualmente assunti sugli stanziamenti di spesa autorizzati con le richiamate LR 31/ 1979 e 26/ 1980 verrà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 37
Slittamento agli esercizi successivi della destinazione dei fondi riguardanti i programmi coordinati dal MAF - legge " Quadrifoglio "
Per effetto del trasferimento all'esercizio finanziario 1983 di quota parte dello stanziamento nazionale sulla legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio " concernente l'esercizio 1979, è disposto lo slittamento all'esercizio 1983 delle autorizzazioni di spesa già disposte dalle Leggi regionali 20 ottobre 1979, n. 31 e 23 aprile 1980, n. 26 riguardanti i seguenti interventi:
Cap. 10615 - Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Legge 6- 7- 1912, n. 832 Sito esterno; Legge 29- 6- 1929, n. 1336 Sito esterno; Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; Legge 29- 11- 1956 n. 1367 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. Dal 1980 al 1983: Lire 2.400.000.000 di cui Lire 1.200.000.000 da stornare a favore degli interventi di cui alla LR 15- 2- 1980, n. 11. (Cap. 10830).
La quota residua già assegnata alla Regione Emilia - Romagna dal CIPAA con decisione del 13 dicembre 1979 a tutto il 1982 e non ancora acquisita a bilancio pluriennale, ammontante a Lire 4.652.000.000, è trasferita al 1983 con le seguenti destinazioni programmatiche:
Lire 4.152.000.000 a completamento del finanziamento del progetto coordinato " Acquacoltura " già dotato dello stanziamento complessivo di L.3.100.000.000 per gli anni 1981 e 1982 (Cap. 24060).
Lire 500.000.000 ad integrazione del finanziamento del progetto coordinato " Difesa dell'ambiente " per il quale sono già state accantonate Lire 500.000.000, nell' apposito fondo globale del 1982 (Cap. 86620).
Art. 38
Stanziamento per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni degli enti di cui all'art. 117 del DPR 6- 6- 1977 Sito esterno trasferiti alla Regione
Per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni patrimoniali trasferiti dagli Enti soppressi ai sensi del 4 e 5 comma dell'art. 117 del DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno la Regione è autorizzata a provvedere per il tramite di funzionario delegato appositamente nominato nell'ambito delle competenze del Servizio Demanio e patrimonio, a norma del 2 comma dell'art. 66 della LR 6- 7- 77, n. 31 e con le modalità di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 " ... per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati ".
Sono istituiti, a partire dall'esercizio finanziario 1980, nell'ambito delle partite di giro due appositi capitoli di bilancio in entrata e in spesa, che saranno dotati di uno stanziamento di Lire 4.000.000 tanto per la competenza che per la cassa.
Le aperture di credito saranno disposte dalla Giunta nell'ambito degli stanziamenti annualmente determinati, a favore di detti capitoli, dalla Legge di Bilancio. Il funzionario delegato è tenuto all'accertamento delle entrate ed al versamento dell'eventuale eccedenza di esse rispetto alle spese sostenute, ai sensi del 5 comma dell' art. 117 del DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno.
Art. 39
Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento forestale
Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento forestale
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20 - oltre il periodo di preammortamento - e alle condizioni di tasso previste dalla legge per il credito agrario di miglioramento, concessi in attuazione della legge regionale 24- 1- 1975 n. 6, articolo 7, modificato dal 3 comma dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1978 n. 42, destinati a finanziare opere di miglioramento forestale comprese nel progetto FEOGA - XV Tranche - finanziato dalla Comunità Economica Europea( CEE) ed ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno.
In caso di mancato pagamento, da parte degli enti beneficiari della fidejussione sopramenzionata, delle rate del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'istituo mutuante entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto stesso del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'ente inadempiente delle somme pagate dallo stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 89150 del bilancio di previsione 1980 la cui denominazione viene così modificata " Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie sui mutui destinati a finanziare opere di miglioramento forestale ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno ".
Art. 40
Modalità di gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale
Per la gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in attuazione della LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni ", per la erogazione dei contributi di cui all'art. 9 della stessa legge, le Amministrazioni delegate sono tenute ad adottare le procedure e le modalità di erogazione previste dal Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, nei limiti della loro compatibilità con la normativa contabile in vigore per gli Enti locali.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute, a norma dell'Art. 78, 2 comma della LR 6- 7- 1977, n. 31, a certificare annualmente in termini sintetici l'ammontare delle spese impegnate ed erogate nell'esercizio delle funzioni ed i delegate dalla soprarichiamata LR 24- 7- 1979, n. 19 ed a fornire relazione circa lo svolgimento delle funzioni ed i risultati raggiunti. Gli adempimenti previsti dal presente comma, nel caso di attività di formazione finanziata con i fondi della CEE, avranno periodicità trimestrale o la diversa periodicità espressamente richiesta dalla Regione.
Art. 41
Copertura finanziaria
Ai nuovi o maggiori oneri, conseguenti alle nuove autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a L.19.065.328.215 nel 1980, L.4.400.540.000 nel 1981 e L.12.047.000.000 nel 1982 la Regione fa fronte a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale di contabilità 6- 7- 77 n. 31, nel modo seguente:
a) quanto al 1980: Con mezzi regionali per L.14.565.328.215 e con assegnazioni statali a destinazione vincolata per L.4.500.000.000;
b) quanto al 1981: Con mezzi regionali per L.2.810.540.000 e con assegnazioni statali per L.1.590.000.000;
c) quanto al 1982: Con mezzi regionali per L.707.000.000 e con assegnazioni statali per L.11.340.000.000.
La materiale copertura finanziaria delle spese autorizzate dalla presente Legge viene formalizzata contabilmente nel contesto della legge regionale di assestamento del Bilancio annuale per l'esercizio 1980 e del Bilancio pluriennale 1980- 1982 presentata al Consiglio regionale in concomitanza con la presentazione della presente Legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 novembre 1980

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