LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1980, n. 56
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1979, N. 48 " INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 3 dicembre 1980
ARTICOLO UNICO
L'intervento di cui alla lettera c) dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1979 n. 48 consiste nella concessione, in casi eccezionali e motivati, a datori di lavoro di contributi, il cui ammontare massimo deve essere commisurato agli oneri sociali sostenuti dagli stessi per l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.