LEGGE REGIONALE 01 dicembre 1980, n. 56
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1979, N. 48 " INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 173 del 3 dicembre 1980
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
L'intervento di cui alla lettera c) dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1979 n. 48 consiste nella concessione, in casi eccezionali e motivati, a datori di lavoro di contributi, il cui ammontare massimo deve essere commisurato agli oneri sociali sostenuti dagli stessi per l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 dicembre 1980