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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57

NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 178 del 15 dicembre 1980

Art. 2
Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali per la iscrizione nei ruoli nominativi regionali
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad inviare alla Giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.
Le Unità Sanitarie Locali sono, altresì tenute a comunicare alla Giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

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