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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57

NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 178 del 15 dicembre 1980

Art. 3
Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi
Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.
La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

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