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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57

NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 178 del 15 dicembre 1980

Art. 7
Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli
Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli Enti, amministrazioni e associazioni da cui dipende il personale indicato al precedente articolo 6 devono presentare alla Giunta regionale elenchi nominativi di detto personale, sottoscritti dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le modalità che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta stessa, anche in relazione alle esigenze dell'impianto e gestione meccanografica dei ruoli.
Il personale dipendente dalla Regione Emilia - Romagna di cui al quarto comma del precedente art. 6, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla Giunta regionale nel termine e secondo le modalità previste dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Prima della formalizzazione negli appositi atti e della trasmissione alla Giunta regionale degli stessi, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui al precedente primo comma, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante avvisi esposti nei rispettivi albi nonchè con altre idonee forme di divulgazione.
Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro venti giorni dalla pubblicizzazione.
Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie ai comuni, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'Unità Sanitaria Locale presso cui il personale è utilizzato.
L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle norme del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

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