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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 57

NORME PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDI, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 178 del 15 dicembre 1980

Titolo I
ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI
Art. 1
Istituzione dei ruoli nominativi regionali
Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi e uffici delle Unità Sanitarie Locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole Unità Sanitarie Locali approvate dalle competenti assemblee in conformità al piano sanitario regionale.
Art. 2
Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali per la iscrizione nei ruoli nominativi regionali
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad inviare alla Giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.
Le Unità Sanitarie Locali sono, altresì tenute a comunicare alla Giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 3
Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - Pubblicazione - Ricorsi
Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.
La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.
Art. 4
Impianto e gestione meccanografica dei ruoli
La Giunta regionale provvede all'impianto ed alla gestione meccanografica dei ruoli nominativi regionali a mezzo dell'Azienda regionale per il centro elettronico.
Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, a imprese specializzate nel settore, che vi provvedono secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 5
Copertura finanziaria
Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma del precedente articolo si provvederà con i fondi che verranno stanziati, per l'esercizio finanziario 1981, sul capitolo 50080 " Spese per studi, indagini, consulenze e collaborazioni nel settore della sanità, igiene e servizi sociali " del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

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