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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 58

NORME IN MATERIA DI TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO A POSTI DI EDUCATORI DI ASILO - NIDO - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1978, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 179 del 15 dicembre 1980

Art. 2
In via transitoria e fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi, sono richiesti, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente d' infanzia, di cui alle leggi statali 17 settembre 1940 n. 1098 e 30 aprile 1976 n. 338, i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di assistente per comunità infantili.
La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione e aggiornamento.

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