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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1980, n. 58

NORME IN MATERIA DI TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO A POSTI DI EDUCATORI DI ASILO - NIDO - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 15 E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1978, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 179 del 15 dicembre 1980

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti - bambino è determinato nella misura di una unità per ogni sette posti - bambino.
Art. 2
In via transitoria e fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi, sono richiesti, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente d' infanzia, di cui alle leggi statali 17 settembre 1940 n. 1098 e 30 aprile 1976 n. 338, i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di assistente per comunità infantili.
La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione e aggiornamento.
Art. 3

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1980

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