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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 19 marzo 1980

Art. 2
Consulta regionale della cooperazione
E' istituita la consulta regionale della cooperazione.
Essa è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:
- dal competente assessore regionale, che la presiede, e da altri due assessori regionali o collaboratori regionali da essi delegati;
- da tre membri designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
- da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni professionali agricole, artigianali e commerciali;
- da sette membri eletti dal consiglio regionale, con scheda limitata a quattro nomi.
Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale nominato dal presidente della consulta. La consulta ha durata pari a quella del consiglio regionale.
I suoi poteri sono prorogati dopo lo scioglimento del consiglio regionale e deve essere rinnovata entro due mesi dall' insediamento del nuovo Consiglio.

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