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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 10
Scuole di sci
Sono denominate " scuole di sci " le associazioni aventi come scopo l'insegnamento e la divulgazione dello sci, e che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) siano costituite da un numero minimo di quattro maestri di sci;
2) perseguano in coordinamento con le attività turistiche lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;
3) si diano un ordinamento interno a base democratica;
4) ripartiscano i proventi esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni;
5) non pongano preclusione alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;
6) si impegnino a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;
7) collaborino con le competenti autorità scolastiche (consiglio di circolo e di istituto) e con l'associazionismo sportivo per favorire la più ampia diffusione dello sci;
8) collaborino con i comuni e gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
9) dimostrino di avere contratto un' adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento.
Il Comune competente per territorio, accertata la presenza dei requisiti sopraindicati, concede il riconoscimento della denominazione " scuola di sci ".

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