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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 14
Sanzioni
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio dell'Emilia - Romagna, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.100.000 a L.300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
La mancata comunicazione di cui all'art. 9 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.30.000 a L.90.000.
Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 8 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L.100.000 a L.300.000. Nel caso di recidiva può essere revocata la licenza di cui all'art. 2 della presente legge.
Chiunque organizzi o conduca una scuola di sci non autorizzata è punito con una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L.1.000.000.
Le somme dovute ai sensi del presente articolo verranno introitate dai Comuni.

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