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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 15
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e relativi sia ai compensi da corrispondere ai membri delle commissioni sia alla stipula delle polizze di assicurazione, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi stanziati al cap. 70050 " Spese per il funzionamento
- compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati - spese obbligatorie " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.
Per gli esercizi successivi al 1980 gli oneri graveranno sul capitolo corrispondente al cap. 70050 del bilancio per l'esercizio 1980.

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