Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 16
E' confermata la validità delle licenze all'esercizio della professione di maestro di sci rilasciate ai sensi dell'art. 123 del RD 18 giugno 1931, n. 773.
I titolari devono dar documentata comunicazione al Comune nel cui territorio esercitano la propria attività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, fino all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dalla FISI attestato di idoneità all'insegnamento dello sci, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina, di cui al precedente art. 5.
Coloro che, antecedentemente all'approvazione della presente legge, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci, organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, nonchè dal ministero della pubblica istruzione attraverso i suoi organi periferici, sono ammessi, a domanda da presentarsi alla Regione Emilia - Romagna entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 5; a tal fine la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami.

Espandi Indice