Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 2
Licenze per maestri di sci
Non può essere esercitato l'insegnamento professionale dello sci senza licenza del comune, a norma dell'art. 19, n. 2, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno.
Fermo quanto disposto dall'art. 123, secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza occorre:
- l'idoneità fisica del richiedente all'insegnamento certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;
- l'abilitazione all'insegnamento dello sci rilasciata a norma del successivo art. 3, oppure da altre Regioni in base alle rispettive normative.
La licenza può abilitare all'insegnamento dello sci anche secondo una sola disciplina. In questo caso, i maestri possono esercitare l'insegnamento solo della disciplina in cui sono abilitati.

Espandi Indice