LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31
DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980
Art. 2
Licenze per maestri di sci
Non può essere esercitato l'insegnamento professionale dello sci senza licenza del comune, a norma dell'art. 19, n. 2, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 .
Fermo quanto disposto dall'art. 123, secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 19 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza occorre:
- l'idoneità fisica del richiedente all'insegnamento certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;
- l'abilitazione all'insegnamento dello sci rilasciata a norma del successivo art. 3, oppure da altre Regioni in base alle rispettive normative.
La licenza può abilitare all'insegnamento dello sci anche secondo una sola disciplina. In questo caso, i maestri possono esercitare l'insegnamento solo della disciplina in cui sono abilitati.