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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 3
Esami di abilitazione
Gli esami di abilitazione all'insegnamento professionale dello sci nelle discipline alpine e nordiche si svolgono almeno ogni anno.
La commissione d' esame nominata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è composta:
- dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- da quattro istruttori per maestri di sci, riconosciuti dalla federazione italiana sport invernali( FISI), possibilmente residenti in Emilia - Romagna e da quattro esperti scelti fra i nominativi designati dalle associazioni regionali dei maestri di sci maggiormente rappresentative.
Detti componenti devono essere per la metà specializzati nelle discipline dello sci alpino e per l'altra metà nelle discipline nordiche;
- da un esperto in topografia alpina, ed uno in sicurezza alpina;
- da un medico esperto in medicina sportiva.
Limitatamente all'espletamento della prova tecnico - pratica la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per le discipline nordiche. Ambedue le sottocommissioni sono presiedute dall'assessore o suo delegato e sono composte da due istruttori e due esperti specializzati nelle rispettive discipline. Per ciascun componente è nominato un supplente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
I componenti, titolari e supplenti, della commissione d' esame vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi, derivanti dall' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Ai membri delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

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