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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 4
Programma d' esame
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma d' esame, che deve consistere in prove tecnico - pratica, didattica e teorica, uniformandosi ai programmi per l'insegnamento dello sci adottati dalla federazione italiana sport invernali( FISI), e stabilisce i criteri di valutazione delle singole prove.
Se positiva, la prova pratica non deve essere ripetuta nel caso in cui il candidato non superi i successivi esami di idoneità.
Sono ammessi alle prove di didattica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova tecnico - pratica.
Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per la prova di didattica.
Il mancato superamento della prova di didattica, o della prova teorica, comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purchè effettuate nella sessione immediatamente successiva.

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