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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 6
Rinnovo delle licenze
La licenza di maestro di sci ha validità triennale e può essere rinnovata dal Comune di residenza previa presentazione del certificato medico di cui all'art. 2 della presente legge e dell'attestato di frequenza ad uno dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 7.
In caso di comprovata impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento sopraddetti per malattia o per comprovati motivi di forza maggiore, il titolare può esercitare la professione sino al compimento del primo corso immediatamente successivo all'impedimento e in ogni caso per un periodo massimo di dodici mesi.

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