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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 maggio 1980, n. 31

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DELLO SCI IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 7 maggio 1980

Art. 9
Maestri di sci di altre Regioni e Stati
Coloro che possono esercitare l'insegnamento dello sci in base alle disposizioni vigenti in altre regioni, per poter esercitare detto insegnamento in Emilia - Romagna devono documentare la propria abilitazione e comunicare annualmente, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune o ai Comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.
La medesima disposizione si applica ai maestri di sci stranieri.
L'insegnamento saltuario da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme della presente legge.

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