LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 10
Indizione del referendum
Le delibere dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmette tempestivamente al presidente della giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.
Il referendum viene effettuato due volte all'anno, in una domenica dei mesi di maggio e di novembre.
Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice entro il 31 gennaio i referendum da effettuarsi nel mese di maggio ed entro il 31 luglio quelli da effettuarsi nel mese di novembre.
La votazione da tenersi nel mese di maggio concerne tutti i referendum le cui deliberazioni siano pervenute al presidente della giunta entro il 15 gennaio; la votazione da tenersi nel mese di novembre concerne tutti i referendum le cui deliberazioni siano pervenute entro il 15 luglio.
Il decreto del presidente deve indicare la data ai sensi del secondo comma ed elencare, per ciascun referendum, i questiti da sottoporre agli elettori.
Il decreto del presidente è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, notificato al commissario del governo e al presidente della corte d' appello di Bologna e comunicato ai sindaci e ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
Il presidente della giunta dovrà inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei sindaci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.