LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 11
Periodi di sospensione del referendum
Non può essere effettuato referendum:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo consiglio regionale;
c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo consiglio regionale;
d) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, referendum nazionali o elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni o delle province della regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.
Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà nella prima tornata successiva, nella data che sarà tempestivamente fissata dal presidente della giunta regionale, con decreto da emanarsi secondo le modalità previste dall'articolo precedente.