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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980

Art. 12
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
Qualora, prima della data di svolgimento del referendum abrogativo, sia intervenuta l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale ovvero sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, su parere vincolante dell'ufficio regionale per il referendum costituito presso la corte d' appello di Bologna, stabilisce con decreto se la consultazione popolare debba avere egualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni.
Allorchè la nuova disciplina di cui al precedente comma entri in vigore successivamente al termine di affissione dei manifesti previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, il presidente della giunta, con lo stesso decreto, rinvia lo svolgimento del referendum alla successiva tornata, fissando la data di convocazione degli elettori.
Ai decreti di cui al presente articolo si applicano le forme di pubblicità previste nel sesto e settimo comma dell'art. 10.

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