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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980

Art. 13
Disciplina della votazione
Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinate dalle disposizioni del TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Sito esterno. Alla costituzione e alla composizione degli uffici elettorali di sezioni si applicano le norme del DPR 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno.

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