LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 14
Certificati elettorali
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il trentesimo giorni antecedente alla data di chiamata alle urne.
I certificati non recapitati al domiclio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunali dagli elettori stessi, a decorrere dal ventesimo giorno antecedente alla data di chiusura alle urne.