LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 15
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale
Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la corte d' appello di Bologna e presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'ufficio regionale e gli uffici provinciali per il referendum.
L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d' appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della corte d' appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento.
Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario, secondo quanto dispone il decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.