LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 16
Operazioni di voto
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla giunta regionale e devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegate alla legge statale 22 maggio 1978, n. 199, con la dicitura: " Referendum abrogativo regionale ".
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
All'elettore vengono consegnate, per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.