LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 17
Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio regionale e dei promotori del referendum.
Tali rappresentanti sono designati da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e, per l'ufficio regionale, del presidente o del segretario regionale del partito.
In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del presidente della giunta regionale di indizione del referendum.
Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.