LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 18
Proclamazione dei risultati
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.
I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la corte d' appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e al commissario del governo.