LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 20
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
Qualora il risultato del referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la avvenuta abrogazione.
Il decreto è pubblicato immediatamente nel bollettino ufficiale della regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Il presidente della regione può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.