LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Art. 21
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
Qualora il risultato del referendum abrogativo sia contrario all'abrogazione, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel bollettino ufficiale della regione.
La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.