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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980

Art. 23
Spese
Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum abrogativo, nonchè quelle previste dal precedente art. 7, fanno carico alla regione.
Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla regione.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza della presente legge, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.