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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980

Titolo I
RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 1
Requisiti
Il referendum per la abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del consiglio regionale è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della regione, oppure tre consigli provinciali oppure tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.
Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini della presente legge, quelli di competenza del consiglio regionale, il cui oggetto è in rapporto con una situazione generale, settoriale o di categoria riferibile, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo statuto, per il regolamento del consiglio regionale e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.
I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Art. 2
Promozione del referendum
I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre, presentare apposita istanza scritta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.
I promotori debbono essere muniti del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione.
L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, completando la formula " volete che sia abrogato/ a... " con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi affini e ben individuati, della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonchè l'oggetto dell'atto amministrativo sui quali il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento o di uno o più oggetti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
L'ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione dell'istanza il consiglio regionale e il presidente della giunta, che ne dà notizia sul bollettino ufficiale della regione.
L'istanza volta a promuovere referendum non può essere presentata negli otto mesi che precedono la scadenza del consiglio regionale.
Art. 3
Esame di legittimità del quesito
L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta se il quesito da porre agli elettori sia formulato in conformità alle disposizioni del precedente articolo.
L'ufficio di presidenza, ove accerti che il quesito contrasta con le suddette disposizioni, con provvedimento motivato ne dispone la reiezione.
Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine è inviato, ad almeno uno dei promotori, copia dell'avviso di convocazione della riunione. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
L'ufficio di presidenza delibera all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.
Art. 4
Raccolta delle firme
La raccolta delle firme deve essere effettuata su fogli di carta libera.
Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato nella istanza del referendum.
I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, alla segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Un funzionario della segreteria dell'ufficio di presidenza appone su ciascun foglio il numero d' ordine, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce senza ritardo ai promotori, che ne rilasciano ricevuta.
La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.
Art. 5
Autenticazione delle firme
L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un assessore o da un funzionario da lui delegato, o dal segretario di detto comune.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, essa deve indicare il numero di firme raccolte.
Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.
Ai fogli contenenti le firme autenticate debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della regione.
Il sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinchè sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari determinati, della persona preposta alle autenticazioni.
Art. 6
Presentazione della proposta di referendum
La richiesta di referendum, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata dai promotori presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti.
Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
Art. 7
Spese per l'autenticazione delle firme
Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della regione, che le liquida, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, in seguito alla dichiarazione di ammissibilità.
Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono presentare, contestualmente alla richiesta, domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 8
Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali
Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali volte a richiedere referendum, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2, devono essere trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione della terza amministrazione provinciale o dell'ultimo comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni dell'art. 1
L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'ufficio di presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
Tale consiglio è considerato promotore agli effetti di cui agli articoli 3, 9, 17 e 18.
L'esame del quesito di cui all'art. 3 è effettuato sulla deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali debbono avere identico contenuto quanto alle disposizioni da sottoporre a referendum. Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali e comunali, vengano a mancare, prima della emanazione del decreto di indizione del referendum, le condizioni di cui all'art. 1.
Art. 9
Ammissibilità del referendum
Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai limiti, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo statuto e dalla presente legge, delibera all'unanimità l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dal deposito della richiesta stessa.
Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine è inviata, ad almeno uno dei promotori, copia dell'avviso di convocazione della riunione. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.
Qualora l'ufficio di presidenza del consiglio riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Di tale decisione il presidente del consiglio regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai promotori, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
Le delibere dichiarative della inammissibilità delle richieste devono essere comunicate tempestivamente al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione integrale sul bollettino ufficiale della regione.
Non può essere ripresentata istanza di referendum sullo stesso oggetto se non sia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della delibera di inammissibilità.

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