LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34
DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Disposizioni applicabili
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
Art. 23
Spese
Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum abrogativo, nonchè quelle previste dal precedente art. 7, fanno carico alla regione.
Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla regione.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza della presente legge, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.