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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 34

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 17 maggio 1980

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO
Chiudere area tit2 Titolo II - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
Art. 10 - Indizione del referendum
Art. 11 - Periodi di sospensione del referendum
Art. 12 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
Art. 13 - Disciplina della votazione
Art. 14 - Certificati elettorali
Art. 15 Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale
Art. 16 - Operazioni di voto
Art. 17 - Operazioni di scrutinio
Art. 18 - Proclamazione dei risultati
Art. 19 - Reclami
Art. 20 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione
Art. 21 - Risultato del referendum contrario all'abrogazione
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 1
Requisiti
Il referendum per la abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del consiglio regionale è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della regione, oppure tre consigli provinciali oppure tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.
Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini della presente legge, quelli di competenza del consiglio regionale, il cui oggetto è in rapporto con una situazione generale, settoriale o di categoria riferibile, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo statuto, per il regolamento del consiglio regionale e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.
I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Art. 2
Promozione del referendum
I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre, presentare apposita istanza scritta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.
I promotori debbono essere muniti del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione.
L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, completando la formula " volete che sia abrogato/ a... " con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi affini e ben individuati, della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonchè l'oggetto dell'atto amministrativo sui quali il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento o di uno o più oggetti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
L'ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione dell'istanza il consiglio regionale e il presidente della giunta, che ne dà notizia sul bollettino ufficiale della regione.
L'istanza volta a promuovere referendum non può essere presentata negli otto mesi che precedono la scadenza del consiglio regionale.
Art. 3
Esame di legittimità del quesito
L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta se il quesito da porre agli elettori sia formulato in conformità alle disposizioni del precedente articolo.
L'ufficio di presidenza, ove accerti che il quesito contrasta con le suddette disposizioni, con provvedimento motivato ne dispone la reiezione.
Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine è inviato, ad almeno uno dei promotori, copia dell'avviso di convocazione della riunione. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
L'ufficio di presidenza delibera all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.
Art. 4
Raccolta delle firme
La raccolta delle firme deve essere effettuata su fogli di carta libera.
Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato nella istanza del referendum.
I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, alla segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Un funzionario della segreteria dell'ufficio di presidenza appone su ciascun foglio il numero d' ordine, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce senza ritardo ai promotori, che ne rilasciano ricevuta.
La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.
Art. 5
Autenticazione delle firme
L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un assessore o da un funzionario da lui delegato, o dal segretario di detto comune.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, essa deve indicare il numero di firme raccolte.
Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.
Ai fogli contenenti le firme autenticate debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della regione.
Il sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinchè sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari determinati, della persona preposta alle autenticazioni.
Art. 6
Presentazione della proposta di referendum
La richiesta di referendum, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata dai promotori presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti.
Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
Art. 7
Spese per l'autenticazione delle firme
Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della regione, che le liquida, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, in seguito alla dichiarazione di ammissibilità.
Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono presentare, contestualmente alla richiesta, domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 8
Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali
Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali volte a richiedere referendum, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2, devono essere trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione della terza amministrazione provinciale o dell'ultimo comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni dell'art. 1
L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'ufficio di presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
Tale consiglio è considerato promotore agli effetti di cui agli articoli 3, 9, 17 e 18.
L'esame del quesito di cui all'art. 3 è effettuato sulla deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali debbono avere identico contenuto quanto alle disposizioni da sottoporre a referendum. Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali e comunali, vengano a mancare, prima della emanazione del decreto di indizione del referendum, le condizioni di cui all'art. 1.
Art. 9
Ammissibilità del referendum
Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai limiti, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo statuto e dalla presente legge, delibera all'unanimità l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dal deposito della richiesta stessa.
Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine è inviata, ad almeno uno dei promotori, copia dell'avviso di convocazione della riunione. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.
Qualora l'ufficio di presidenza del consiglio riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.
Di tale decisione il presidente del consiglio regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai promotori, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
Le delibere dichiarative della inammissibilità delle richieste devono essere comunicate tempestivamente al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione integrale sul bollettino ufficiale della regione.
Non può essere ripresentata istanza di referendum sullo stesso oggetto se non sia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della delibera di inammissibilità.
Titolo II
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
Art. 10
Indizione del referendum
Le delibere dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmette tempestivamente al presidente della giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.
Il referendum viene effettuato due volte all'anno, in una domenica dei mesi di maggio e di novembre.
Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice entro il 31 gennaio i referendum da effettuarsi nel mese di maggio ed entro il 31 luglio quelli da effettuarsi nel mese di novembre.
La votazione da tenersi nel mese di maggio concerne tutti i referendum le cui deliberazioni siano pervenute al presidente della giunta entro il 15 gennaio; la votazione da tenersi nel mese di novembre concerne tutti i referendum le cui deliberazioni siano pervenute entro il 15 luglio.
Il decreto del presidente deve indicare la data ai sensi del secondo comma ed elencare, per ciascun referendum, i questiti da sottoporre agli elettori.
Il decreto del presidente è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione, notificato al commissario del governo e al presidente della corte d' appello di Bologna e comunicato ai sindaci e ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
Il presidente della giunta dovrà inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei sindaci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
Art. 11
Periodi di sospensione del referendum
Non può essere effettuato referendum:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo consiglio regionale;
c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo consiglio regionale;
d) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, referendum nazionali o elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni o delle province della regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.
Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà nella prima tornata successiva, nella data che sarà tempestivamente fissata dal presidente della giunta regionale, con decreto da emanarsi secondo le modalità previste dall'articolo precedente.
Art. 12
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
Qualora, prima della data di svolgimento del referendum abrogativo, sia intervenuta l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale ovvero sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, su parere vincolante dell'ufficio regionale per il referendum costituito presso la corte d' appello di Bologna, stabilisce con decreto se la consultazione popolare debba avere egualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni.
Allorchè la nuova disciplina di cui al precedente comma entri in vigore successivamente al termine di affissione dei manifesti previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, il presidente della giunta, con lo stesso decreto, rinvia lo svolgimento del referendum alla successiva tornata, fissando la data di convocazione degli elettori.
Ai decreti di cui al presente articolo si applicano le forme di pubblicità previste nel sesto e settimo comma dell'art. 10.
Art. 13
Disciplina della votazione
Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinate dalle disposizioni del TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Sito esterno. Alla costituzione e alla composizione degli uffici elettorali di sezioni si applicano le norme del DPR 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno.
Art. 14
Certificati elettorali
I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il trentesimo giorni antecedente alla data di chiamata alle urne.
I certificati non recapitati al domiclio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunali dagli elettori stessi, a decorrere dal ventesimo giorno antecedente alla data di chiusura alle urne.
Art. 15
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum - Ufficio elettorale
Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la corte d' appello di Bologna e presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'ufficio regionale e gli uffici provinciali per il referendum.
L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d' appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della corte d' appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento.
Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario, secondo quanto dispone il decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 16
Operazioni di voto
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla giunta regionale e devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegate alla legge statale 22 maggio 1978, n. 199, con la dicitura: " Referendum abrogativo regionale ".
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
All'elettore vengono consegnate, per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
Art. 17
Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio regionale e dei promotori del referendum.
Tali rappresentanti sono designati da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e, per l'ufficio regionale, del presidente o del segretario regionale del partito.
In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del presidente della giunta regionale di indizione del referendum.
Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 18
Proclamazione dei risultati
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.
I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la corte d' appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e al commissario del governo.
Art. 19
Reclami
Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest' ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 20
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
Qualora il risultato del referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la avvenuta abrogazione.
Il decreto è pubblicato immediatamente nel bollettino ufficiale della regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
Il presidente della regione può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 21
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
Qualora il risultato del referendum abrogativo sia contrario all'abrogazione, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel bollettino ufficiale della regione.
La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Disposizioni applicabili
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.
Art. 23
Spese
Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum abrogativo, nonchè quelle previste dal precedente art. 7, fanno carico alla regione.
Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla regione.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza della presente legge, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1980

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