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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1981, n. 1

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER I SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI VITTIME DEL TERREMOTO E LA RICOSTRUZIONE NELLE REGIONI SINISTRATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 7 gennaio 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle prime opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, con lo stanziamento di un fondo di lire 1 miliardo. A tale somma si aggiungono tutte le offerte di denaro fatte pervenire da terzi, enti e privati, alla Regione Emilia - Romagna per provvedere alle opere di soccorso.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, la somma predetta.
Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione, nonchè per le altre iniziative in corso o in programma per le popolazioni colpite.
Art. 2
Alla spesa di L.1.000.000.000, autorizzata col presente atto, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo " Fondo regionale per contribuire alle prime opere di soccorso e di ricostruzione, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale", dotato di uno stanziamento di pari importo, sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, nella sezione V - programma 11 " Altri interventi di carattere sociale", alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione di quota - parte del fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto sul bilancio pluriennale per l'anno 1981.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 gennaio 1981

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