LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2
DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1981
Art. 3
La Consulta di cui al precedente art. 2, prima di esprimere il proprio parere, deve sentire le associazioni di categoria dei tassidermisti ed imbalsamatori e accertare che il richiedente possegga buona conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e della imbalsmazione.