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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2

DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1981

Art. 4
E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purchè catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;
b) alla fauna esotica, purchè l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d' origine, dagli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.

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