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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2

DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI TASSIDERMISTI ED IMBALSAMATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 1981

Art. 5
Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'Amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

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